16-03-2023
L′interesse ad agire nelle opposizioni alle cartelle esattoriali
Con il presente articolo si intende affrontare il tema della corretta interpretazione dell′art. 100 c.p.c. nelle opposizioni ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. avverso le cartelle esattoriali contenute nell′estratto di ruolo. Ferma la sentenza n. 19704/2015 della Corte di Cassazione a sezioni unite, tale argomento viene tratteggiato anche e soprattutto dalle pronunce della Corte di Cassazione nn. 22946 del 2016, 5443 del 2019, 6723 del 2019, 29294/2019. Invero, in estrema sintesi ed a parere di chi scrive, in corso di causa On.le Giudice dovrà vagliare:

1) la validità (o esistenza) delle singole notificazioni delle cartelle impugnate ed in caso di invalidità o inesistenza delle stesse l′opponente/ricorrente avrà interesse ad agire nell′impugnare le cartelle di cui è venuto a conoscenza solamente mediante la richiesta del proprio estratto di ruolo recuperando le azioni tipizzate dall′ordinamento italiano;
2) il contegno processuale delle controparti, ex sentenza della S.C. n. 29294/19 in particolare capo 24 (vedi infra). Invero qualora le parti resistenti intendano preservare in giudizio la propria pretesa creditoria/impositiva, l′opponente/resistente avrà interesse ad agire nell′impugnare le cartelle esattoriali di cui all′estratto di ruolo ANCHE in costanza di notificazioni regolari MEDIANTE un′azione di accertamento negativo fondato esclusivamente sulla maturata prescrizione a far data dalle notificazioni stesse;
3) la sussistenza di eventuali azioni cautelari e/o esecutive dell′agente riscossore, che integreranno senza dubbio l′interesse ad agire del ricorrente/opponente;
4) l′eventuale formulazione dell′istanza di autotutela (vedi infra), e si aggiunge eventuali pregiudizi sofferti dal cittadino collegati al carico esattoriale, come il mancato accesso al sistema creditizio e/o bancario.
5) la sussistenza della maturazione del termine di prescrizione della pretesa di cui alle cartelle esattoriali impugnate INDIPENDENTEMENTE da qualsivoglia considerazione in fatto o diritto, da calcolarsi a fare data dalla pretesa notificazione delle stesse cartelle, come da Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3990/2020 e da sentenza n. 454/2020.

Circa l′interesse ad agire del ricorrente/opponente, nei giudizi di opposizione nella materia che occupa, abitualmente si rileva che sin dagli atti difensivi di costituzione delle parti resistenti/opposte si potrà facilmente evincere la volontà di non rinunciare alla pretesa impositiva, ad esempio avversando le difese spiegate ovvero avversando la deduzione relativa all′avverarsi del termine di prescrizione come dedotto dal ricorrente/opponente. all′uopo si rammenta che la S.C. con sentenza 29294/2019 statuisce :

...24. Dunque, la definitività dell′accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell′accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l′effettiva prescrizione o estinzione dell′obbligo contributivo da parte dell′ente creditore. 25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell′interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ades. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l′interesse ad agire in un′azione di mero accertamento non implica necessariamente l′attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull′esistenza di un rapporto giuridico o sull′esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l′intervento del giudice. 26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell′intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l′ordinanza n. 22295 del 2019. E stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell′interesse ad agire mediante l′opposizione all′esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., proposta avverso l′estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l′accertamento negativo del credito, assume rilevanza l′eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio. 27. Si tratta, all′evidenza, di un giudizio di merito poiché, come chiarito da questa Corte, l′interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall′attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda (Cass. n. 11554 del 2008; conf. Cass. n. 9934 del 2015; Cass. n. 26632 del 2006). 28. Il giudice d′appello, nel caso di specie, ha implicitamente accertato l′interesse ad agire alla luce dei principi espressi e della circostanza di fatto relativa alla contestazione dell′avvenuta prescrizione del credito da parte dell′INPS, per cui correttamente ha disatteso, giudicando nel merito, la richiesta di dichiarare l′inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.

Lo si sottolinea con forza, nella sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha ravvisato l′interesse ad agire del ricorrente/opponente ad ottenere una pronuncia sull′intervenuta prescrizione della pretesa creditoria/impositiva anche in costanza di regolari notificazioni delle cartelle esattoriali impugnate, qualora una delle controparti in corso di causa contesti la circostanza dell′avvenuta prescrizione.
Fermo quanto innanzi, in tema di autotutela (istanza di sgravio), si consiglia (come operato dallo scrivente) che la stessa venga presentata contestualmente allatto introduttivo in considerazione della necessità di tutela del ricorrente/opponente, del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito e con riguardo alla notevole lungaggine dei tempi della giustizia italiana, considerando verosimilmente che il termine massimo per ottenere un riscontro dagli enti destinatari in merito alla ridetta istanza di autotutela è inferiore al tempo necessario per discutere l′opposizione dinanzi all′Autorità Giudiziaria. Inoltre si consideri che l′istanza di autotutela NON sospende i termini per adire l′A.G.O. pertanto il ricorrente/opponente è sempre costretto a dispiegare tanto l′istanza di autotutela quanto l′opposizione.

La conclusione dell′iter giurisprudenziale che questa difesa ha innanzi tratteggiato (e portato avanti sin dal 2015), ha trovato il proprio trionfale e naturale sbocco nei principi di cui all′ordinanza della Corte di Cassazione n. 3990/2020 (conforme sentenza n. 454/2020). Invero l′ordinanza in parola riprende il principio della autonoma impugnabilità dell′estratto di ruolo in quanto posto a fondamento di cartelle non notificate, riportando il principio delle SS.UU. (sentenza n. 19704/2015). Considerato che, nella fattispecie concreta di cui alla ridetta ordinanza, entrambi i giudici di merito avevano accertato la regolarità della notifica della cartella riportata nell′estratto di ruolo, la Corte si è pronunciata sull′ammissibilità della impugnazione della cartella regolarmente notificata per far valere, in via diretta e non attraverso una mera eccezione, la prescrizione della pretesa maturata successivamente alla notificazione. Quindi, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica della cartella impugnata tramite l′estratto di ruolo, i Giudici di merito devono comunque valutare l′eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella (regolarmente effettuata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione.
L′ordinanza in esame conferma che debba essere riconosciuto l′interesse del contribuente ad esperire, attraverso l′impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo [e quindi non mera eccezione] della pretesa dell′amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella ( sul punto si veda: Cass. sez. V n. 418/2018; Cass. sez.VI, n. 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI n. 24932/2017).
Ancora, La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 454/2020, ha ribadito che, la definitività dell′accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell′accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso lazione generale prevista dall′art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza.