16-03-2023
ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE
liberazione dai debiti del debitore meritevole, che non possieda beni con cui saldare i creditori
Nel Codice della Crisi dell′impresa e dell′insolvenza il debitore incapiente ex art. 283 CCII. La norma è rivolta al debitore, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita′, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura fatto salvo l′obbligo dell′assolvimento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove pervengano sopravvenienze attive rilevanti, salvo finanziamenti comunque ottenuti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Giova osservare come il computo della massa attiva eventualmente sopraggiunta utile al soddisfacimento dei richiamati creditori (almeno il 10%) sia condotta su base annua tenendo escluso dal novero le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia parametrato all′assegno sociale aumentato della meta′ moltiplicato il numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell′ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Conseguentemente, ove sopragiungesse all′esdebitando una massa inferiore alla richiamata percentuale del 10 % l′obbligo dell′assolvimento del debito non opera superati i quattro anni. In altre parole il cittadino che abbiamo incolpevolmente contratto debiti tali da non riuscire in alcun modo a ripianarli (che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita′, diretta o indiretta) può rivolgersi all′Autorità Giudiziaria affinché tali debiti siano cancellati, potendo riprendere a condurre una vita dignitosa per sé stesso e la propria famiglia.