La cartella esattoriale può essere assimilata all′ingiunzione fiscale che ha natura di atto amministrativo ed è priva dell′attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, sicché la decorrenza del termine per l′opposizione, pur determinando la decadenza dall′impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell′art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Inoltre, occorre evidenziare come le S.U. della S.C. di Cassazione, nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, nel comporre il contrasto emerso in giurisprudenza, hanno stabilito che
La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all′art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l′effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l′art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell′art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, lo stesso vale per l′avviso di addebito."
Il termine di prescrizione è quindi d 5 anni.
Di seguito gli allegati delle sentenze. SENTENZA 1 SENTENZA 2 SENTENZA 3