17-10-2022
PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE
La Legge n. 3/2012 modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12 introduce nel nostro ordinamento la procedura cosiddetta di esdebitazione rivolta a tutti quei soggetti che sono sovra indebitati e che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

La normativa tende a prospettare un rimedio a tutte quelle situazioni di sovra indebitamento in cui un soggetto puo incorrere, per tutta una serie di eventi che esulano dalla sua volonta: perdita di lavoro, malattie, crisi familiari, etc. che comportano un insostenibile aumento di oneri finanziari da pagare ai creditori, consentendo allo stesso debitore di liberarsi dai debiti e disporre nuovamente delle proprie risorse patrimoniali.

Per accedere alla Procedura di Esdebitazine occorre:
1) essere un soggetto non fallibile o essere un debitore che non svolge attivita imprenditoriali o professionali (condizione soggettiva); 2) trovarsi in una situazione di sovra indebitamento, aver contratto debiti a cui non è più possibile far fronte (condizione oggettiva).

Uno dei vantaggi di questo nuovo strumento normativo è che si tratta di una procedura snella e veloce: il ricorso presentato dall′avvocato secondo i requisiti previsti dalla legge, viene sottoposto alla verifica preliminare da parte del Tribunale, in merito al fatto che il piano del consumatore o la proposta dell′accordo non violino norme imperative. Successivamente, con l′ausilio dell′organismo di composizione della crisi, il Tribunale valuta meritevolezza, fattibilita e convenienza della domanda che, se accolta e a determinate condizioni, può condurre alla liberazione dal debito originario.

Le tre nuove procedure sono riservate a tutti quei soggetti non assoggettabili alla procedura di fallimento, concordato preventivo, ed al procedimento di cui all′art. 182 bis della Legge Fallimentare e, pertanto: agli imprenditori commerciali le cui dimensioni escludono la loro assoggettabilita al fallimento; ai fideiussori che abbiano garantito debiti di un imprenditore fallito, in quanto non fallibili per legge; agli imprenditori agricoli; ai soggetti che svolgono un′attivita di libera professione; al consumatore considerando che anche l′imprenditore o il professionista possono qualificarsi consumatori ai sensi della disciplina esaminata, purche l′indebitamento derivi da consumi propri, ossia da obbligazioni assunte al di fuori della propria attivita di impresa. Le procedure disciplinate dalla legge in esame sono tre:
1) ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
2) PIANO DEL CONSUMATORE
3) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE.

il debitore consumatore può accedere a tutte e tre le procedure; le altre tipologie di debitori possono accedere solo alle procedure di accordo di composizione della crisi e della liquidazione del patrimonio.