17-10-2022
ESTRATTO DELLA SENTENZA n. 513/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. LAVORO . IN MATERIA DI CARTELLE DI NATURA CONTRIBUTIVA.
"Le cartelle esattoriali oggetto del presente ricorso hanno ad oggetto crediti Inps e quindi la citazione in giudizio di quest′ultimo deve ritenersi corretta essendo esso Istituto titolare della posizione creditoria. Anche Equitalia sud è stata correttamente evocata in giudizio in quanto l′opponente eccepisce la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un′opposizione all′esecuzione ai sensi dell′articolo 615 comma del codice di procedura civile, che è stata effettuata nei termini di legge. Assorbente è la prescrizione maturata.
L′opponente ha fatto valere nel presente giudizio la prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione forzata perché non sono mai state le cartelle notificate allopponente e seppur siano state notificate, dalla data della loro notificazione sono comunque prescritte perché nei cinque anni successivi nessun atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere successivamente alla presunta notifica delle cartelle esattoriali.
La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, produce soltanto leffetto della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche leffetto della c.d. conversione del termine di prescrizione..."