16-03-2023
DECRETO FISCALE
Novità del DL n. 146/2021 in materia di cartelle esattoriali e non solo
Sugli effetti del decreto-legge 21 ottobre 2021 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 appare di vitale importanza evidenziare che il testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 stabilisce: 1. All′articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e′ aggiunto il seguente: 4-bis. L′estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore..omissis. All′uopo si rammenta che il dispositivo dell′art. 11 Preleggi.: La legge non dispone che per l′avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
L′interpretazione ordinaria della frase tempus regit actum è quella data in diritto processuale sia civile sia penale, sulla base della quale il diritto processuale in vigore al momento della causa regola (o governa) l′actum (con tempus soggetto e actum oggetto). Il principio di diritto processuale "tempus regit actum" è perciò quello in virtù del quale l′atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all′introduzione del giudizio. Ne consegue che per il principio tempus regit actum deve essere applicata la normativa vigente al momento dell′adozione del provvedimento. Tale principio, peraltro, si applica alle regole processuali (che mutano la procedura) ma non invece a quelle sostanziali (che regolano i diritti) per le quali invece la modifica della normativa non inciderebbe sui rapporti sorti prima della modifica della normativa stessa; pertanto la modifica di una norma sostanziale non sarebbe per sé applicabile ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica stessa a differenza dei rapporti processuali che, come detto, sarebbero sempre regolati dalla norma vigente all′epoca di utilizzo della norma, a prescindere dal momento di accadimento del fatto.
Il Decreto Fiscale ha modificato l′articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 aggiungendo il comma 4- bis. L′articolo modificato (come tutto il D.P.R. 602/73) è una norma SOSTANZIALE E NON PROCESSUALE O PROCEDURALE, lo prova il fatto che non è stato modificato il C.P.C. Pertanto ai rapporti sorti anteriormente allentrata in vigore del Decreto Fiscale come convertito in legge, non si applica la modifica citata ma si applica il testo previgente dell′art 12 DPR 602/73. Lo spartiacque non può che essere (non l′iscrizione al ruolo ma) la notificazione dell′atto di citazione proposto ex art. 615 c.p.c., poiché con la notifica pende la lite ed insorge il rapporto tra lo stato (in senso lato) e l′opponente rimesso al giudizio dell′A.G. valgasi lo stesso per il deposito dell′atto nelle forme del ricorso.
Apparrebbe corretto ancora di più sostenere che la modifica introdotta dal Decreto Fiscale come innanzi citata, non trovando applicazione ai rapporti sostanziali insorti prima della sua entrata in vigore, non può quindi trovare applicazione a tutte quelle cartelle esattoriali inserite nell′estratto di ruolo del contribuente/opponente in uno con i relativi ruoli esecutivi, poiché con tale attività insorge un rapporto sostanziale tra lo Stato (in senso lato) ed il cittadino, rapporto basato sulla pretesa creditoria (trasfusa nella cartella e nel ruolo esecutivo inserito nell′estratto di ruolo) di una parte contro l′altra.