L′IMPUGNAZIONE DELL′ESTRATTO DI RUOLO É LEGITTIMA OVE SI RINUNCI ALLE ECCEZIONI RELATIVE ALLE NOTIFICAZIONI DELLE SINGOLE CARTELLE ESATTORIALI
erronea applicazione dellart. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 146/2021
NELLA SENTENZA N. 4464/2023 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA SI LEGGE: Con ricorso depositato presso questa Corte il 3 dicembre 2022 la XXXXXXX impugnava quindi la sentenza citata deducendo l′erronea applicazione dell′art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 146/2021, atteso che al propria domanda esulava dall′ambito di applicazione della norma in questione, essendosi dedotta una serie variegata di richieste, censure e pregiudizi, afferenti tanto latto impositivo quanto latto teso alla riscossione, ivi compresa l′eccezione di prescrizione anche nella denegata ipotesi della ritualità delle notifiche degli atti gravati. Tanto rendeva palese la sussistenza di un proprio interesse ad agire in accertamento negativo, anche alla luce della espressa rinuncia ad ogni eccezione riguardante la notificazione degli atti stessi. Concludeva richiedendo la riforma della sentenza e per l′effetto dichiarare ammissibile la domanda di primo grado e di conseguenza entrare nel merito ed accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell′atto introduttivo del giudizio di primo grado, che abbiansi qui per ripetute e trascritte, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, con loro distrazione. Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l′Agenzia delle Entrate-Riscossione, evidenziando ad ogni buon conto di avere compiuto numerosi atti interruttivi della prescrizione, così concludendo per il rigetto del gravame. Si costituiva anche l′I.N.P.S. ribadendo l′inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto dell′appello. All′esito dell′udienza odierna e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo. Ebbene, dalla lettura degli atti emerge con chiarezza che l′appellante non versava in nessuno dei tre casi previsti dalla norma citata, dunque deve essere rilevata sul punto la carenza dell′interesse a ricorrere, con la conseguenza dell′inammissibilità della doglianza riguardante l′annullamento dei titoli censurati. Tuttavia, la XXXX ha dedotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale anche in epoca successiva alla pretesa notifica degli atti in esame. Tale censura deve invece essere esaminata, atteso che la normativa sopra menzionata regola specificamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando l′invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e apprestando così tutela per gli atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci (si veda Cass. SS.UU. cit., punti 17 e 21). Invece, lazione di mero accertamento, con cui il destinatario di cartella ritualmente notificata e non impugnata eccepisce l′intervenuta estinzione del diritto consacrato nella medesima cartella in virtù di fatti successivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso del termine prescrizionale), non rientra nella sfera di applicabilità della normativa suddetta stante l′inequivoco tenore della disposizione (Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi) e l′ammissibilità dell′azione incontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull′esistenza del diritto. Secondo quanto condivisibilmente ritenuto da Cass. n. 29294/2019 la definitività dell′accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell′accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l′effettiva prescrizione o estinzione dell′obbligo contributivo da parte dell′ente creditore. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell′interesse ad agire. In linea generale, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l′interesse ad agire in un′azione di mero accertamento non implica necessariamente l′attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull′esistenza di un rapporto giuridico o sull′esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l′intervento del giudice. Nel caso in esame l′incertezza oggettiva è stata resa palese dalla posizione difensiva assunta in giudizio dagli enti convenuti, che hanno concordemente negato l′intervenuta prescrizione dei crediti, assumendo a vario titolo la regolarità della notificazione o il compimento di atti successivi. In sintesi l′appello veniva acconto nel capo relativo all′erronea applicazione dellart. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 146/2021, sancendo un importante principio di diritto sul quale si può e si deve sovvertire la tendenza degli Uffici Giudiziari tesa a rigettare qualsivoglia forma di impugnazione degli estratti di ruolo applicando erroneamente la normativa in parola.