Nell′ipotesi proposta è stata effettuata la produzione da parte dello stesso Concessionario della riscossione di copia di documenti, ossia le relate di notifica delle cartelle impugnate, i cui originali sono detenuti dallo stesso concessionario, per cui in tale ipotesi lautentica può essere effettuata solo da particolari categorie di soggetti, come il notaio, sindaco, cancelliere, e dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l′originale.
Orbene, se anche i funzionari della Riscossione possono considerarsi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio relativamente alle attività inerenti la stessa Amministrazione di cui fanno parte, ciò non può dirsi relativamente al giudizio di cui è parte lo stesso Concessionario incaricato per la Riscossione, poiché se gli fosse data la possibilità di autenticare i suoi stessi documenti in giudizio, alterando il principio di parità delle armi processuali tra le parti in causa.
Secondo gli Ermellini: non si può affermare che l′agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell′espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell′ufficiale postale, dato che l′autenticazione della copia può essere fatta: a) dal pubblico ufficiale dal quale l′atto è stato emesso; b) o presso il quale è depositato l′originale ( come nel caso dei ruoli emessi dall′agenzia delle entrate, nel qual caso il concessionario è autorizzato a rilasciarne copia, nell′interesse dei terzi, ai sensi dell′art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
Ed allora se lAER produrrà in giudizio una copia autenticata delle relate di notifica, queste ben potranno essere disconosciute dal contribuente ed il giudice potrà decidere si riconoscerle o meno.