07-05-2024
l′estratto di ruolo è impugnabile onde eccepire l′intervenuta prescrizione
ammissibile l′azione di mero accertamento negativo
La Corte d′Appello di Roma con la sentenza n. 1513/2024, in conformità con la sentenza n. 4464/2023 della medesima Corte d′Appello, decidendo (come nel precedente appena richiamato) su un appello proposto dall′Avv. Roberto Viola contro una sentenza del Tribunale di Latina che aveva apoditticamente ed acriticamente dichiarato inammissibile un ricorso in opposizione a cartelle esattoriali ed avvisi afferenti a contributi lavoro autonomo per gli anni dal 2013 al 2016, in cui il ricorrente aveva dedotto la nullità di esse sul presupposto dell′inesistenza giuridica della notifica dei titoli esecutivi, eccependone la prescrizione anche successiva alla eventuale notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, oltre ad ulteriori vizi formali. Il Tribunale di Latina aveva dichiarato l′inammissibile sul mero presupposto che l′estratto di ruolo non si può impugnare. Invece la Corte d′Appello di Roma rileva che l′appellante censura la sentenza per omessa pronuncia in ordine alla pure proposta eccezione di prescrizione quinquennale successiva alle notifiche e di decadenza dal potere impositivo. Il motivo è fondato, pur non conducendo, come vedremo, all′accoglimento dell′appello. Invero, la pronuncia di prime cure non è condivisibile laddove dichiara l′opposizione totalmente inammissibile sebbene fosse presente fra i motivi di doglianza l′intervenuta prescrizione successiva alla notifica di ciascun titolo, che deve esaminarsi anche quando risultano correttamente notificati i titoli sottesi all′estratto di ruolo opposto. Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non incide, infatti, sull′esito del presente giudizio l′entrata in vigore dell′art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 602/1973, introdotto al D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, che così recita: L′estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall′iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell′articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all′articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell′economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all′articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Le SS.UU. della S.C. con sentenza n. 26283/2022, come sottolineato dallo stesso Tribunale, hanno statuito che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215,col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l′interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest′ultimo con riguardo all′art. 6 della CEDU e all′art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". Tale normativa, tuttavia, regola specificamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando l′invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e apprestando così tutela per gli atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci (vd. Cass. SS.UU. cit., punti 17 e 21). Nella specie, invece, la questione concernente la validità della notifica degli avvisi di addebito risultanti dall′estratto di ruolo e del ruolo stesso non esauriva l′intero thema decidendum. Lazione di mero accertamento, con cui il destinatario di cartella (o avviso di addebito) ritualmente notificata e non impugnata eccepisce l′intervenuta estinzione del diritto consacrato nella medesima cartella in virtù di fatti successivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso del termine prescrizionale), non rientra nella sfera di applicabilità della normativa suddetta stante l′inequivoco tenore della disposizione (Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi) e l′ammissibilità dell′azione incontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull′esistenza del diritto. Così si legge in Cass. 29294/2019: la definitività dell′accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell′accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l′effettiva prescrizione o estinzione dell′obbligo contributivo da parte dell′ente creditore. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell′interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di Cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l′interesse ad agire in un′azione di mero accertamento non implica necessariamente l′attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull′esistenza di un rapporto giuridico o sull′esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l′intervento del giudice. Nel caso in esame l′incertezza oggettiva è stata resa palese dalla posizione difensiva assunta in giudizio dall′INPS e dall′Agenzia della riscossione, che avevano negato l′intervenuta prescrizione del credito successiva alla notifica. allegando altresì che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica di numerosi atti interruttivi. Pertanto, lazione, sotto il profilo dell′accertamento negativo del credito in forza del sopravvenire del fatto estintivo costituito dalla prescrizione successiva alla notifica, era ammissibile.