l′estratto di ruolo è impugnabile onde eccepire l′intervenuta prescrizione - Tribunale di Foggia
In tema di impugnazione dellestratto di ruolo, anche il Tribunale di Foggia accoglie un ricorso patrocinato dallAvv. Roberto Viola, sulla scorta della teoria elaborata da questultimo circa limpugnabilità dellestratto di ruolo con inapplicabilità comma 4-bis all′articolo 12 del Dpr n. 602/1973. Invero il Tribunale di Foggia statuisce : Nel resto, lopposizione è fondata e va accolta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte, anche mediante richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni espresse dalla Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro nelle sentenze nn. 4464/2023, pubblicata l11.12.2023 e 1513/2024, pubblicata il 3.5.2024, relative a fattispecie analoghe, che si condividono anche perché conformi agli orientamenti della Suprema Corte riportati nelle suddette pronunce. Come è noto, è di recente entrata in vigore la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione con modificazioni, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che allart. 3-bis detta la disciplina in materia di Non impugnabilità dellestratto di ruolo e limiti allimpugnabilità del ruolo. In particolare, la norma in questione ha condizionato lammissibilità dellimpugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: per la partecipazione a una procedura di appalto ai sensi dellart. 80, comma 4, del d.lgs n. 50/2016; per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi delladempimento allobbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro, ai sensi dellart. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973; per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Si ritiene che il legislatore sia intervenuto in materia specificando e quasi tipizzando i casi nei quali è ritenuto sussistente, con valutazione normativa priva di profili di illegittimità costituzionale, linteresse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, come chiarito dalla recente sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ebbene, dalla lettura degli atti emerge con chiarezza che lodierna ricorrente non versa in nessuno dei tre casi previsti dalla norma citata, dunque deve essere rilevata sul punto la carenza dellinteresse ad agire apprezzabile, nei termini tipizzati dalla nuova disciplina. Tuttavia, la ricorrente ha eccepito lintervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, anche in epoca successiva alle pretese notifiche degli atti opposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito riportati nellestratto di ruolo impugnato). Tale censura deve essere esaminata, atteso che la normativa sopra menzionata regola specificamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando linvalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e apprestando così tutela per gli atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci (si veda Cass. SS.UU. cit., punti 17 e 21). Invece, lazione di mero accertamento, con cui il destinatario di cartella ritualmente notificata e non impugnata eccepisce lintervenuta estinzione del diritto consacrato nella medesima cartella in virtù di fatti successivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso del termine prescrizionale), non rientra nella sfera di applicabilità della normativa suddetta stante linequivoco tenore della disposizione (Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi) e lammissibilità dellazione incontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sullesistenza del diritto. Secondo quanto condivisibilmente ritenuto dalla sentenza n. 29294/2019 della Corte di Cassazione, la definitività dellaccertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dellaccertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata leffettiva prescrizione o estinzione dellobbligo contributivo da parte dellente creditore. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dellinteresse ad agire. In linea generale, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che linteresse ad agire in unazione di mero accertamento non implica necessariamente lattualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sullesistenza di un rapporto giuridico o sullesatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con lintervento del giudice. Nel caso in esame, lincertezza oggettiva è resa palese dalla posizione difensiva assunta in giudizio dalle parti convenute, che hanno concordemente negato lintervenuta prescrizione dei crediti, assumendo a vario titolo la regolarità della notificazione o il compimento di atti successivi. Pertanto, nella specie, lazione, sotto il profilo dellaccertamento negativo del credito in forza del sopravvenire del fatto estintivo costituito dalla prescrizione successiva alla notifica, appare ammissibile. Per completezza, le pronunce della Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro nelle sentenze nn. 4464/2023, pubblicata l11.12.2023 e 1513/2024, richiamate dal Tribunale di Foggia a fondamento dellaccoglimento, sono state pronunciate su ricorsi in appello a firma dellAvv. Roberto Viola.