opposizione tardiva del debitore a decreto ingiuntivo fondato su clausole abusive e lesive della normativa del Codice del Consumo
abusività del calcolo degli interessi nel contratto bancario - finanziario e nullità della notifica
Il tribunale di Latina, in persona del Giudice Dott. Negro, in tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., ottenuto e notificato da una nota società di cartolarizzazione e dalla propria mandataria, altrettanto nota a larga parte dei presunti debitori del sistema bancario finanziario italiano, ha confermato la legittimità dell′opposizione tardiva sia per l′eccezione relativa alla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, operato ex art 143 c.p.c. sia soprattutto per i profili di abusività di alcune clausole contrattuali, in particolare legate al calcolo degli interessi, come statuito dalla legislazione e dalla giurisprudenza sovranazionale e dal Codice del Consumo. Invero il Giudice statuisce: ritenuto, per completezza, esaminando la opposizione tardiva sotto il profilo unionale sottolineato da Cass. civ. Sezioni Unite 9479/23, come il decreto ingiuntivo oggetto di causa non contiene gli avvertimenti prescritti dal diritto sovranazionale e che, pertanto, in base al principio euro unitario secondo cui questo osta a un diritto nazionale che privi il consumatore di tutela per questioni meramente formali o squisitamente processuali quali quella del giudicato (cfr. Corte di Giustizia dell′Unione Europea casp L v Unicaja Banco SA -Case C- 869/19) le ragioni di opposizione tardiva sollevate vanno comunque vagliate, sebbene sotto il solo profilo della abusività delle clausole non scrutinate d′ufficio dal giudice del monitorio; che in virtù di tanto occorre d′ufficio rilevarsi in questa sede come il creditore, odierno opposto, sia chiamato ad indicare specificatamente le singole clausole contrattuali sulle quali è fondato il credito richiesto ( cfr. CGUE, 11 marzo 2020, causa C-511/17, Gyrgyné Lintner; Cass. 9479/2023 pag. 26 e ss) operazione non riscontrata che dall′esame officioso del contratto di finanziamento appare abusiva la clausola determinativa degli interessi convenzionali indicati nel TAEG ai sensi dell′art. 4 dir. n. 93/13/CEE il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. che dall′esame della relazione tecnica di parte il taeg in esame appare al limite del tasso soglia essendo ai fini dell′abusività della clausola sufficiente un saggio di interessi eccessivo ai sensi dell33 lett. f) cod. consumo e non usurario. Pertanto il Giudice NON concede l′esecutorietà in corso di opposizione del decreto ingiuntivo opposto ed apre la fase istruttoria. Un ringraziamento al Dott. Domenico Angelino per lo straordinario lavoro espletato nel redigere la perizia giurimetrica.