17-01-2025
RIGETTO DELLA RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUTORIETÁ DI UN DECRETO INGIUNTIVO FONDATO SU UN DEBITO DI NATURA BANCARIA ED UNA FIDEIUSSIONE
paralizzata la pretesa di un istituto bancario con sede nel basso Lazio, mediante opposizione a decreto ingiuntivo in danno del DEBITORE E DEI FIDEIUSSORI - SALVATA LA CASA DEL FIDEIUSSORE
Il Tribunale di Latina accoglie la tesi dell′Avv. roberto Viola e NON concede la provvisoria esecutorietą del decreto ingiuntivo, emesso in danno del debitore principale e dei fideiussori (madre e padre del debitore). il Magistrato scrive :" sulla richiesta formulata da parte opposta di dichiarazione della provvisoria esecutivitą del decreto ingiuntivo rilevato che parte opponente ha allegato consulenza di parte che evidenzia il mancato rispetto del Taeg pattuito, lapplicazione di clausola cd. floor, la previsione di interessi usurari rilevato che la Corte dAppello di Milano con sentenza n. 2836 del 6 settembre 2022 ha stabilito la vessatorietą della clausola floor applicata ai mutui a tasso variabili alla quale non corrisponde analogo meccanismo di limitazione, verso lalto (clausola cd. Cap) rilevato che la stessa parte opposta ammette che il Taeg risulta essere pari al 6,1442%. Il taeg indicato dalla banca nel contratto viene indicato nel 6,1436%, con una differenza pari appena allo 0,0006%. p.q.m. non concede la provvisoria esecutivitą al decreto ingiuntivo opposto dispone che le parti introducano entro giorni 15 la procedura della mediazione obbligatoria e rinvia per la verifica dellesito alludienza del 19 giugno 2025 ore 9.00." In sintesi, i beni dei debitori ed in particolare la casa del fideissore sono in salvo, ed il giudizio andrą avanti al fine di accertare la condotta illecita del noto istituto bancario.