OBBLIGHI PER EQUITALIA (ORA A.d.e. RISCOSSIONE) IN TEMA DI DOCUMENTAZIONE VERSATA IN CORSO DI CAUSA.
In tema di giudizi contro l′Agenzia dell′Entrate Riscossione (ex Equitalia) la legge prescrive che l′esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell′avvenuta notificazione o l′avviso di ricevimento ed ha l′obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell′amministrazione.
Quindi l′A.d.E. Riscossione non solo non potrà depositare mere fotocopie delle cartelle esattoriali impugnate e delle relative notifiche, non solo non potrà più "auto - conferire" la conformità della propria documentazione mediante i propri funzionari, ma soprattutto dovrà ESIBIRE IN GIUDIZIO la cartella esattoriale in originale o in copia conforme (con conformità rilasciata da un soggetto TERZO) UNITAMENTE alla RELATA DI NOTIFICA O ALL′AVVISO DI RICEVIMENTO (in caso di notifica postale).
Allo stato attuale i casi in cui ciò non avviene sono una schiacciante maggioranza. Dalle cartelle esattoriali impugnate si rileva la palese e frequente violazione della normativa ex art. 26 DPR 602/73 ed art 60 DPR 600/73 oltre che delle connesse norme previste dal C.p.c. e dalla legge postale ove richiamate e come applicabili alla notifica delle cartelle esattoriali.